Statuto del CIDI di Roma

  1. E’ costituito il Centro di Iniziativa Democratica degli Insegnanti di Roma (C.I.D.I.). L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un tempo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.
  2. Il C.I.D.I. è un’associazione professionale di categoria costituita per realizzare, nel confronto delle diverse posizioni culturali e ideali, l’unità degli insegnanti intorno agli obbiettivi della trasformazione della scuola, nel senso dei valori democratici ed antifascisti della Costituzione.
  3. Per il conseguimento di tale scopo l’associazione si propone i seguenti compiti specifici:
    concorrere all’esecuzione di studi di carattere generale e in particolare sull’orientamento in materia culturale e didattica degli insegnanti, dei laureati che aspirano ad insegnare e degli esperti del settore;
    assumere e favorire ogni utile iniziativa per l’aggiornamento, per la formazione ed il perfezionamento del personale docente e di quello chiamato a collaborare con il medesimo nella prospettiva di una scuola rinnovata nei contenuti e nei metodi;
    promuovere convegni, dibattiti, incontri, seminari, corsi di aggiornamento, di preparazione a concorsi anche di concerto con altre organizzazioni ed enti aventi fini analoghi;
    promuovere la pubblicazione, anche attraverso particolari iniziative editoriali, di materiale avente attinenza con i fini istituzionali dell’associazione;
    promuovere con apertura a tutte le componenti scolastiche (personale ispettivo; direttivo; docente; amministrativo; studenti; genitori; ecc.) ogni altra iniziativa atta a perseguire i fini dell’Associazione.
  4. Il Centro di Roma opera nel territorio di Roma e può estendere la sua attività a tutto il territorio della Repubblica.
  5. La durata del Centro è illimitata. Il suo scioglimento può essere deciso solo dall’Assemblea generale dei Soci, che delibera a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
  6. Sono organi dell’Associazione:
    l’Assemblea generale dei soci
    il Consiglio direttivo
    l’Ufficio di Segreteria
    il Presidente
    il Collegio dei Revisori
  7. L’Assemblea  è composta da tutti gli Aderenti all’Associazione. Deve essere convocata dal Presidente almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio e si riunisce almeno una volta l’anno in seduta ordinaria ed in seduta straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o lo richieda un quinto degli iscritti. Nella seduta ordinaria l’Assemblea delibera sulle linee generali di attività dell’Associazione per il raggiungimento dei fini statutari, approva il bilancio consuntivo e preventivo, elegge alla scadenza il nuovo Consiglio direttivo e il Collegio dei Revisori.
  8. L’assemblea delibera con la maggioranza dei presenti, previa convocazione per iscritto da effettuare almeno quindici giorni prima. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata mediante telegramma con anticipo di almeno 18 ore. Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei componenti l’Assemblea, salvo per la modifica degli articolo 2 e 3 che esigono la maggioranza dei due terzi dei componenti stessi.
  9. Ogni aderente al’Associazione ha diritto ad un voto, ai sensi dell’art. 2532 II comma C. C., esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all’Associazione purché non faccia parte degli organismi previsti dallo Statuto.                                                                             Ciascun delegato non può farsi portatore di più di una delega. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale da un componente dell’ assemblea e sottoscritto dal presidente. Il verbale può essere consultato da tutti gli aderenti che hanno il diritto di trarne fotocopia.
  10. Il Consiglio Direttivo è l’organo di direzione dell’Associazione ed ha la funzione di gestione dell’Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall’ assemblea stessa e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti. E’ composto da almeno dieci membri, eletti annualmente dall’Assemblea nella sua prima seduta ordinaria. Il Consiglio direttivo elegge il Presidente ed un Vicepresidente. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno l’Ufficio di Segreteria, delibera sulle domande di ammissione all’Associazipone, predispone il bilancio annuale.
  11. Annualmente stabilisce la quota di iscrizione, da effettuarsi al momento dell’adesione e da rinnovare all’inizio di ogni anno scolastico.
  12. L’ufficio di Segreteria è l’organo esecutivo ed è composto da almeno cinque membri, nominati annualmente su proposta del Presidente in seno al Consiglio direttivo. L’Ufficio di Segreteria delibera su ogni materia sottoposta alla sua attenzione secondo le direttive impartite in via generale dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio Direttivo.
  13. Il Presidente rappresenta il C.I.D.I. di Roma. Spetta al Presidente convocare e presiedere l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e l’Ufficio di Segreteria, firmare atti che comportino impegni per l’Associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza legale e le funzioni del Presidente vengono assunte dal vice-Presidente.
  14. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare l’Ufficio di segreteria per la ratifica del suo operato.
  15. Il Collegio dei Revisori si compone di non meno di tre persone, scelte annualmente dall’Assemblea con funzioni di controllo contabile sull’attività del Centro.
    Nei limiti del presente Statuto, il C.I.D.I. di Roma e il C.I.D.I nazionale costituiscono associazioni distinte ed autonome, sia ai fini contabili e amministrativi sia nei rapporti con terzi.
  16. Il Fondo Comune del Centro è costituito: dai versamenti effettuati dagli aderenti all’Associazione dai proventi derivanti dalle pubblicazioni da contributi o donazioni di terzi da altre entrate straordinarie.
    I residui del Fondo Comune eventualmente esistenti al momento dello scioglimento dell’Associazione saranno devoluti a Ente o Istituto da indicarsi, di anno in anno, da parte dell’Assemblea annuale dei soci.
  17. E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, essendo gli stessi destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
  18. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all’atto dell’ammissione e al versamento della quota annua d’ iscrizione.
  19. E’ comunque facoltà degli Aderenti all’associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l’ammissione e l’iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all’Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri di ritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a totolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. 15. Gli esercizi dell’Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
  20. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo. Entro il 28 febbraio di ciascun anno la Segreteria è convocata per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
  21. Entro il 30 settembre di ciascun anno la Segreteria è convocata per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.